AIC Sardegna

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Ruoli e organi dell’Associazione


Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
e) Il Segretario del Consiglio Direttivo;
f) il Tesoriere;
g) l’Organo di controllo;
h) il Collegio dei Probiviri.

Altri ruoli rilevanti sono quelli di:

i) Referente AFC;
l) Professionista AFC.

Assemblea degli Associati

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l’associazione al momento dell’assemblea conta meno di 500 soci, sino ad un massimo di 5 associati se l’associazione al momento dell’assemblea conta almeno 500 soci.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati e/o per e-mail con conferma di lettura. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione in presenza di almeno un decimo (1/10) dei soci, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti in proprio o per delega. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L’espressione del voto può essere esplicitata dal socio anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Qualora l’associazione abbia più di 500 soci, può organizzare la discussione e la votazione attraverso Assemblee Separate.

Ogni Socio ha diritto di intervenire solo ad una delle Assemblee Separate convocate in relazione alla Sezione Soci e può farsi rappresentare solo da un altro Socio che abbia diritto di partecipare a quell’Assemblea Separata. Ogni Assemblea Separata è presieduta da almeno un membro del Consiglio Direttivo e nomina uno o più delegati all’Assemblea Generale. Quando si adopera tale forma di convocazione, l’Assemblea Generale sarà costituita dai delegati presenti nelle Assemblee Separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea Separata. I delegati sono eletti, in ciascuna Assemblea Separata, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati e in modo comunque che sia assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati rappresenteranno, in Assemblea Generale, i voti espressi nelle Assemblee Separate. In caso di impossibilità di nomina di un delegato che rappresenti l’espressione dei voti contrari e/o astenuti, è riservata ai Soci di minoranza la facoltà di farsi rappresentare da un delegato nominato da loro stessi, anche se già delegato dai soci di maggioranza.

L’Assemblea Separata dovrà nominare tanti delegati supplenti, quanti sono i delegati nominati, affinché in caso di necessità, risulti sempre essere garantita la espressione di voto in seno all’Assemblea Generale.

I verbali delle Assemblee Separate, salvo che le votazioni avvengano all’unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione di ogni deliberazione presa.

L’Assemblea Generale è costituita dai delegati delle Assemblee Separate e dagli eventuali supplenti, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati.

I delegati all’Assemblea Generale sono strettamente vincolati ad esprimere, per ogni deliberazione da adottare, il loro voto secondo il mandato ricevuto, rappresentando, in Assemblea Generale, le espressioni di voto manifestate nell’Assemblea Separata che li ha eletti.

Per ogni deliberazione dell’Assemblea Generale il computo dei voti sarà fatto esclusivamente in base alle risultanze dei verbali di ciascuna deliberazione dell’Assemblee Separate, sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le sedute dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

  • che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

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Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione degli associati e richiedere al Collegio dei Probiviri di deliberare in merito alla loro espulsione;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di 5 a un massimo di 9 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea per un periodo di 3 anni ed i medesimi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

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Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile, per un totale di 2 mandati consecutivi ove possibile, e cessa per scadenza della durata della carica, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Vicepresidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e scelto fra i propri componenti, dura in carica quanto il
Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi
motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle
sue funzioni.

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Segretario/a

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica
quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca,
per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od
opportune per l’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione, fatta
eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi
previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro
degli Associati.

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Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica
quanto il Consiglio Direttivo ed il medesimo Tesoriere è rieleggibile per un totale di 2 mandati consecutivi ove
possibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi,
decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Tesoriere:
a) cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità;
b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il
Consiglio Direttivo.

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Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non
ricorrenti, per volontà dell’assemblea.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le
categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono
rieleggibili. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei
componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31 D.Lgs. 117/17, la
revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito
registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.

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Collegio dei Probiviri

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti,
scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo.
I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i
    membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • ha il compito di esaminare il ricorso dell’aspirante socio ex art. 6 dello statuto;
  • giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

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Referente AFC

Il Referente Operativo Regionale, in breve “Referente Regionale”, è il responsabile del coordinamento operativo del programma AFC della propria Associata.

Può:

  • coincidere con il/uno dei Collaboratore Professionista Regionale
  • essere un dipendente/collaboratore retribuito, diverso dal Collaboratore Professionista Regionale
  • essere un

Al Referente Regionale fanno capo le attività di:

  • organizzazione della formazione e aggiornamento dei Collaboratori Professionisti Regionali e dei Tutor
  • distribuzione ai Collaboratori Professionisti Regionali e ai Tutor della modulistica aggiornata, e delle comunicazioni ricevute dalla Federazione e ritenute utili per le loro attività/aggiornamento continuo
  • supervisione e pianificazione monitoraggi e relative scadenze, attraverso l’assegnazione ai vari Tutor
  • organizzazione corsi per i nuovi locali AFC ed eventuali corsi di aggiornamento per i locali già aderenti al programma AFC
  • supervisione e pianificazione completamenti formativi
  • gestione non conformità e segnalazioni negative
  • gestione del SW, con inserimento della
  • in base all’organizzazione regionale, può anche svolgere attività di docenza e/o
  • gestire i rapporti con il Team AFC Nazionale (Referente Nazionale AFC e Segreteria Nazionale AFC) e aggiorna e risponde direttamente al CD Regionale, eventualmente attraverso il Coordinatore

Le attività di cui sopra possono essere gestite dal Referente Operativo Regionale autonomamente o affidando parte di esse ad altri dipendenti/collaboratori dell’AIC Locale o volontari, sulla base delle decisioni della Presidenza/CD Regionale.

Nella nostra regione la Referente Operativa è la Dott.ssa Stefania Conti.

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Professionista AFC

Il Collaboratore Professionista Regionale, in breve Professionista AFC, ha una formazione specifica professionale sull’alimentazione e sicurezza alimentare (dietista, tecnologo alimentare, laureato in scienze e tecnologie della ristorazione, oppure profili di studi a base scientifica (chimico-biologica), purché presenti maturata esperienza nel settore alimentare).
Può coincidere con il Referente Regionale oppure affiancarlo in alcune attività di coordinamento operativo e svolgere solo le attività di formazione e monitoraggio assegnate.

In AIC Sardegna, il programma AFC è affidato interamente alle Professioniste: la Referente Dott.ssa Stefania Conti e le Dott.sse Romina Giuliani e Ellinor Muresu.

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